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Intercettazioni

Intercettazioni: cosa sono e tipologie

Per affrontare in maniera esaustiva il tema delle bonifiche è necessario prima capire la normativa di riferimento relativa alle intercettazioni al fine di comprendere appieno le finalità nonché i limiti delle bonifiche da microspie.

Le intercettazioni sono un mezzo di ricerca della prova attraverso le quali si ascolta e registra in maniera occulta, attraverso idonei strumenti di captazione, le comunicazioni altrui, siano esse conversazioni telefoniche, telematiche o tra persone presenti in un determinato luogo1
 

Le intercettazioni possono dunque essere:

La normativa di riferimento che disciplina le intercettazioni

Com’è facile intuire ciò comporta una rilevante intrusione nella sfera privata di una persona e, pertanto, affinché le stesse siano lecite è necessario che siano espletate entro precisi limiti e a determinate condizioni.

L’art. 15 della nostra Costituzione, infatti, stabilisce che “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili” e che “la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità Giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge” perciò le intercettazioni dovranno essere disposte, con provvedimento motivato, dall’autorità giudiziaria competente.

Gli articoli 266 e seguenti del Codice di procedura penale disciplinano analiticamente il tema delle intercettazioni; in particolare l’art. 266 c.p.p. indica in maniera tassativa i reati per i quali potranno essere legittimamente disposte le intercettazioni2.

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Intercettazioni: quando sono lecite

Si può infatti ricorrere alle intercettazioni solo nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti attraverso l’installazione di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile.

Inoltre, per quanto riguarda le intercettazioni ambientali4 effettuate nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, fermo restando quanto appena detto, le stesse saranno consentite soltanto qualora vi sia fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa. 

Secondo quanto previsto dall’art. 267 c.p.p., le intercettazioni dovranno essere richieste dal PM al Giudice per le indagini preliminari (GIP), il quale potrà disporle, con decreto motivato, qualora vi siano gravi indizi di reato e le stesse siano assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. Attraverso il predetto decreto, il GIP autorizza la Polizia Giudiziaria a procedere all’intercettazione.

Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante l’istallazione di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile deve inoltre indicare le ragioni che rendono necessaria tale modalità ai fini dello svolgimento delle indagini.

Soltanto nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio per l’indagine, il Pubblico Ministero potrà disporre l’intercettazione. Tuttavia, in tale ipotesi, il PM entro 24 ore dovrà comunque chiedere la convalida al GIP il quale, nelle successive 48 ore dovrà decidere. Qualora il decreto del Pubblico Ministero non dovesse essere convalidato entro il termine stabilito dalla legge, l’intercettazione dovrà essere interrotta e i risultati conseguiti sino a quel momento non potranno essere utilizzati.

Il decreto che dispone le intercettazioni dovrà indicare modalità e durata delle stesse. Secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 267 c.p.p., tale durata non potrà superare i 15 giorni, tuttavia potrà essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di ulteriori 15 giorni, qualora permangano i presupposti richiesti per porre in essere le intercettazioni.

Il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 7 e recante “Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni” ha introdotto rilevanti modifiche al nostro codice di procedura penale sulle modalità di esecuzione delle intercettazioni5.

Tra le novità più rilevanti vi è l’ampliamento delle funzioni e dei poteri del PM, la digitalizzazione del procedimento6 nonché la possibilità di usare i cosiddetti Trojan7, anche per indagini su alcuni reati commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio8.

Per quanto riguarda l’esecuzione delle operazioni, l’art. 268 c.p.p. dispone che le comunicazioni intercettate debbano essere registrate e che di tali operazioni debba essere redatto il verbale. Nel verbale deve essere trascritto, anche in maniera sommaria, il contenuto delle comunicazioni intercettate. Il PM ha il compito di vigilare sul contenuto di tali verbali, in particolare dovrà verificare che gli stessi non contengano espressioni lesive della reputazione delle persone o che riguardino dati personali sensibili, salvo ovviamente che questi siano rilevanti ai fini delle indagini.

I verbali, le registrazioni e tutti i relativi atti sono conservati integralmente in un apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Una volta avvenuto il deposito, il GIP e i difensori delle parti, al fine di esercitare i loro diritti e facoltà, possono accedere a tale archivio ed ascoltare le conversazioni intercettate.

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Intercettazioni: quando sono illegittime

Le intercettazioni poste in essere fuori dai casi sopra descritti o da soggetti non autorizzati sono illegittime. Oggi risulta sempre più facile acquistare microspie, cimici e sistemi atti all’intercettazione audio/video/dati poiché la vendita degli stessi non è vietata. Soprattutto sul web è facile trovare microspie economiche e semplici da usare e, per tali ragioni, accessibili a chiunque. È pertanto importante sottolineare che nessun privato cittadino, neanche agenzie investigative o investigatori privati, può effettuare intercettazioni.

Se si ha il sospetto di essere illecitamente intercettati, per esempio da un’azienda concorrente, oppure dal proprio coniuge, è possibile richiedere una Bonifica Ambientale, Telefonica o Telematica per individuare eventuali microspie cimici, trojan e software spia di qualsiasi genere.


  1. https://www.treccani.it/enciclopedia/intercettazioni/
  2. https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-iii/capo-iv/art266.html?q=266+cpp&area=codici
  3. Associazioni di tipo mafioso, anche straniere.
  4. Anche quelle tra presenti, svolte attraverso l’utilizzo di captatori informatici
  5.  https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1585594882_rel3520-ufficio-massimario-relazione-riforma-intercettazioni-decreto-161-2019-legge-7-2020.pdf 
  6. Tutti gli atti relativi al materiale intercettato dovranno infatti essere depositati in via telematica.
  7. Captatori informatici di conversazioni. Si precisa che potranno essere utilizzati solo i programmi informatici dotati dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia.
  8. https://www.diritto.it/intercettazione-cosa-cambia-con-la-riforma/
  9. https://penaledp.it/le-novita-in-materia-di-intercettazioni-telefoniche/
  10. https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/10/Maisano-Piazza_gp_2020_10.pdf
     

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